Valutazione a fini pensionistici dei corsi SSIS e AFAM personale comparto scuola
Il chiarimento è rilevante poiché in precedenti note interpretative inerenti il riscatto dei titoli di studio questa tipologia di corsi di abilitazione non era stata contemplata.
La lacuna era stata segnalata dalla CISL Puglia agli organismi competenti dell'INPDAP che ha accolto le proposte della nostra organizzazione.
La nota deriva dall’applicazione:
- dell'articolo 2 del Dlgs n. 184/1997 che prevede il riconoscimento della possibilità di riscatto dei Corsi universitari di studio, di laurea, di specializzazione, di dottorato di ricerca, a tutti i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensioni indipendentemente dalla circostanza che il titolo di abilitazione conseguito sia o meno titolo prescritto per il posto ricoperto dal dipendente;
- della Sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2000, che ha ampliato la possibilità di riscattare tutti quei diplomi, titoli di studio e corsi di specializzazione conseguiti presso istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio o di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni.
Pertanto:
- sono ammessi al riscatto i corsi biennali svolti dagli Atenei presso le Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS), in quanto considerati diplomi di specializzazione a livello universitario
-possono essere fatti valere, una volta raggiunti i requisiti, i corsi speciali annuali istituiti dalle Università e dagli Istituti di alta formazione artistica e musicale (AFAM) in applicazione della legge 4 giugno 2004, n. 143. La facoltà di riscatto di detti corsi è riservata al personale della scuola con incarico annuale ovvero assunto a tempo indeterminato in quanto il relativo titolo conseguito è necessario per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il conferimento di incarichi annuali o incarichi a tempo indeterminato.
I corsi di abilitazione all'insegnamento antecedenti ai corsi SISS sono esclusi dal riconoscimento in quanto non rientranti tra le fattispecie riscattabili di cui all'art.13 del DPR n.l092/73 né tra quelle disciplinate dal D.Lgs. n.184/97 e non rientrano nell'ambito di applicazione della più volte citata sentenza della Corte Costituzionale n.52/2000.






