IL CONSIGLIO DI STATO SULLA FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI
In allegato il parere espresso dal Consiglio di Stato sul regolamento riguardante la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
E' un parere interlocutorio, in attesa di adempimenti dell'amministrazione riguardanti in particolare i seguenti argomenti:
-Con riferimento all'art. 15 risulta meritevole di approfondimento la questione “ sollevata nel parere del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione “ relativa al riconoscimento del servizio prestato in via precaria presso le istituzioni scolastiche, ai fini dell'accesso al tirocinio formativo attivo, nonché come parte dei crediti formativi previsti nel tirocinio, con particolare riferimento ai laboratori didattici di cui alla tabella dodici.
Al riguardo, anche al di là di possibili profili formali di irragionevolezza della disciplina transitoria, appare opportuno prevedere, in una fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime, tener conto dell'esperienza professionale maturata, ferma restando la possibilità di fissare presupposti e limiti di tale rilevanza e di graduarne gli effetti.
-Con riferimento all'art. 16 desta non poche perplessità la previsione secondo cui i corsi previsti dal regolamento, organizzati dall'Università o dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sono organizzati con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti. La Sezione individua al riguardo un possibile conflitto con il principio di legalità di cui all'art. 23 della Costituzione, che attiene a tutte le prestazioni patrimoniali imposte, indipendentemente dalla natura tributaria o meno.
Il Ministero, pertanto, è invitato a indicare quale sia la fonte primaria della norma regolamentare appena citata se la stessa detti un criterio idoneo a consentire la previsione secondo cui l'integrale copertura del costo dei corsi avviene attraverso il prelievo coattivo sui corsisti.
E' un parere interlocutorio, in attesa di adempimenti dell'amministrazione riguardanti in particolare i seguenti argomenti:
-Con riferimento all'art. 15 risulta meritevole di approfondimento la questione “ sollevata nel parere del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione “ relativa al riconoscimento del servizio prestato in via precaria presso le istituzioni scolastiche, ai fini dell'accesso al tirocinio formativo attivo, nonché come parte dei crediti formativi previsti nel tirocinio, con particolare riferimento ai laboratori didattici di cui alla tabella dodici.
Al riguardo, anche al di là di possibili profili formali di irragionevolezza della disciplina transitoria, appare opportuno prevedere, in una fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime, tener conto dell'esperienza professionale maturata, ferma restando la possibilità di fissare presupposti e limiti di tale rilevanza e di graduarne gli effetti.
-Con riferimento all'art. 16 desta non poche perplessità la previsione secondo cui i corsi previsti dal regolamento, organizzati dall'Università o dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sono organizzati con i proventi derivanti dal pagamento delle tasse e dei contributi a carico dei corsisti. La Sezione individua al riguardo un possibile conflitto con il principio di legalità di cui all'art. 23 della Costituzione, che attiene a tutte le prestazioni patrimoniali imposte, indipendentemente dalla natura tributaria o meno.
Il Ministero, pertanto, è invitato a indicare quale sia la fonte primaria della norma regolamentare appena citata se la stessa detti un criterio idoneo a consentire la previsione secondo cui l'integrale copertura del costo dei corsi avviene attraverso il prelievo coattivo sui corsisti.
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